CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III›Parte III
Art. 11
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
In vigore dal 26 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all' della presente regolamentazione e cioè di 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
Nessun impiegato potrà esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno da corrispondersi, oltre la normale retribuzione sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurno, 25%;
b) lavoro festivo (domenica, festività infrasettimanali e nazionali o giorno di riposo compensativo), 40%;
c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore), 55%;
d) lavoro straordinario feriale notturno, 40%;
e) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore), 60%;
f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni, 30%;
g) lavoro a turni notturni, 7%.
Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioè il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianità eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), più contingenza.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dalla direzione dell'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-11-3