Art. 8 · CUMULO DI MANSIONI
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIIParte III

Art. 8

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CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 26 ott 1960
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-8-3