CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IParte I

Art. 4

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 26 ott 1960
L'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potrà prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso nè di indennità. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascerà senz'altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetta, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-4

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