CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IParte I

Art. 5

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

In vigore dal 26 ott 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli operai confermati in servizio: 1° la data di assunzione; 2° la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3° il trattamento economico. Analoga comunicazione sarà fatta agli operai giù in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto che l'operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall' (passaggio e cumulo di mansioni).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-5

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