CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I›Parte I
Art. 5
COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
In vigore dal 26 ott 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli operai confermati in servizio:
1° la data di assunzione;
2° la categoria assegnata e le mansioni affidategli;
3° il trattamento economico.
Analoga comunicazione sarà fatta agli operai giù in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che l'operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall' (passaggio e cumulo di mansioni).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-5