CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I›Parte I
Art. 10
RIPOSO PER I PASTI
In vigore dal 26 ott 1960
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all' viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di otto ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-10