CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I›Parte I
Art. 15
SOSPENSIONE DEL LAVORO
In vigore dal 26 ott 1960
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-15