CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIParte II

Art. 17

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 26 ott 1960
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianità ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennità, di cui all': fino a 5 anni di anzianità, 50%; oltre i 5 e fino a 10 anni, 75%; oltre i 10 anni di anzianità, 100%. Verrà corrisposta la intera indennità di cui all' nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternità, o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne, nonché a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all' della parte IV del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-17-2

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