Art. 19 · DECORRENZA
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIParte II

Art. 19

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DECORRENZA

In vigore dal 26 ott 1960
La presente regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparati) entra in vigore dal 1 gennaio 1948 salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti: Nessuna revisione dovrà essere effettuata per gli istituti per i quali la decorrenza anzidetta comporta una revisione di conteggio per le prestazioni e le erogazioni già effettuate. I nuovi conteggi, in relazione alle disposizioni della presente regolamentazione avranno effetto solo per le prestazioni che saranno effettuate a decorrere dal 1 marzo 1949. Resta inoltre stabilito che il nuovo trattamento previsto per l'istituto delle ferie () avrà decorrenza dal 1 gennaio 1949.
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