CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II›Parte II
Art. 19
70 / 140DECORRENZA
In vigore dal 26 ott 1960
La presente regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparati) entra in vigore dal 1 gennaio 1948 salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti:
Nessuna revisione dovrà essere effettuata per gli istituti per i quali la decorrenza anzidetta comporta una revisione di conteggio per le prestazioni e le erogazioni già effettuate.
I nuovi conteggi, in relazione alle disposizioni della presente regolamentazione avranno effetto solo per le prestazioni che saranno effettuate a decorrere dal 1 marzo 1949.
Resta inoltre stabilito che il nuovo trattamento previsto per l'istituto delle ferie () avrà decorrenza dal 1 gennaio 1949.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-19-2