CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III›Parte TERZA
Art. 33
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 25 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente:
30% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo al compimento dei 69 anni di età per gli uomini, e il 55° anno di età per le donne, o per malattia o infortunio ai sensi dell' non che alle impiegate dimissionarie per matrimonio gravidanza o puerperio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-33-2