CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IIIParte TERZA

Art. 33

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 25 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente: 30% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo al compimento dei 69 anni di età per gli uomini, e il 55° anno di età per le donne, o per malattia o infortunio ai sensi dell' non che alle impiegate dimissionarie per matrimonio gravidanza o puerperio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-33-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI (Art. 33 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo