CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III›Parte TERZA
Art. 36
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 25 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra litro e non sono cumulabili con alcun alto trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-36-2