Art. 36 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IIIParte TERZA

Art. 36

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 25 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra litro e non sono cumulabili con alcun alto trattamento. La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-36-2