CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 26

TRASFERTE

In vigore dal 25 ott 1960
Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune, ove ha sede lo stabilimento in presso il quale sono in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità, liquidati in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio di eccedenti le otto ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre cui all', tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovrà essere anticipate dal datore di lavoro all'operaio salvo conguaglio alla fine della trasferta. Dichiarazione a verbale. Il presente articolo non si applica al personale viaggiatore addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti il cui trattamento sarà concordato in sede
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-26

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TRASFERTE (Art. 26 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo