CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 31

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 25 ott 1960
In casa di matrimonio di operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge. Il congedo matrimoniale, retribuito in virtù di tali disposizioni, sarà prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo tra le parti e semprechè le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione. Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 31 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo