CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 28

INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 25 ott 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi direttamente fra, le parti interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-28

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INDENNITÀ DI BICICLETTA (Art. 28 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo