CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IIIParte TERZA

Art. 30

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 25 ott 1960
In conformità delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 pero l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 Per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dalla azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-30-2

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TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (Art. 30 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo