CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IIIParte TERZA

Art. 27

CHIAMATA PER OBBLIGO DI LEVA E RICHIAMO DELLE ARMI

In vigore dal 25 ott 1960
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di legge o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare è computato ai soli effetti dell'anzianità. Al termine del servizio militare e per congedamento l'impiegato entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve, porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intenderà dimissionario alla data della chiamata o del richiamato alle armi. La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali. Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo, alle armi valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-27-2

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CHIAMATA PER OBBLIGO DI LEVA E RICHIAMO DELLE ARMI (Art. 27 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo