CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III›Parte TERZA
Art. 27
CHIAMATA PER OBBLIGO DI LEVA E RICHIAMO DELLE ARMI
In vigore dal 25 ott 1960
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di legge o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo trascorso in servizio militare è computato ai soli effetti dell'anzianità.
Al termine del servizio militare e per congedamento l'impiegato entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve, porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intenderà dimissionario alla data della chiamata o del richiamato alle armi.
La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali.
Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo, alle armi valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-27-2