CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IIIParte TERZA

Art. 22

TRASFERTE

In vigore dal 25 ott 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Le ore di viaggio eccedenti le otto ore saranno retribuite con il 50% della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolata con le modalità di cui al comma 7 dell' della presente regolamentazione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi fini piegato ad incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato. Nota all'. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all', tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità o competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che ricorrano nella nuova destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-22-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo