CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 10

RIPOSO PER I PASTI

In vigore dal 25 ott 1960
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all' viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuo di otto ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
RIPOSO PER I PASTI (Art. 10 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo