CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 8

DONNE E FANCIULLI

In vigore dal 25 ott 1960
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'art: 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce: ". - Trasporto e sollevamento di pesi. "I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti: "a) trasporto a braccia od a spalle: maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15; maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15; femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20; "b) trasporto con carretti a tre ed a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo; "c) trasporto con carretto su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo. "Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall' della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-8

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DONNE E FANCIULLI (Art. 8 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo