CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 12

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 25 ott 1960
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1). Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegue la prestazione in ora rio straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella delle maggiorazioni: 1) Lavoro straordinario diurno................ 25% 2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo). 40% 3) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore...... 50% 4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali........ 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni.. 35% 6) Lavoro straordinario notturno............... 40% 7) Lavoro a turni notturni.................. 12% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22................ 35% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base più eventuali alimenti di merito più Contingenza). Le dette percentuali di maggiorazioni non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Dichiarazione di parte a verbale. Nel caso in cui l'indennità di contingenza sia totalmente conglobata nella paga base ed in tale occasione in Confederazioni non determinino i criteri relativi all'adeguamento delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, le Organizzazioni sindacali nazionali dei Lavoratori si riservava di prospettare la particolare situazione della categoria in relazione alle percentuali di maggiorazione stabilite nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-12

In sintesi

La disposizione stabilisce che il lavoro straordinario è quello che supera l'orario normale, non deve essere abituale e non può di norma superare 2 ore al giorno e 12 a settimana, salvo deroghe per le industrie stagionali nei periodi di intenso lavoro. Il lavoro notturno si colloca tra le 22 e le 6, mentre quello festivo coincide con i giorni di riposo settimanale (esclusa la domenica se è previsto un riposo compensativo). Gli operai sono tenuti a svolgere tali prestazioni se richieste, salvo giustificato motivo personale, previa autorizzazione della Direzione aziendale. Sono inoltre fissate specifiche percentuali di maggiorazione retributiva calcolate sulla paga di fatto, le quali non sono cumulabili tra loro (la percentuale più alta assorbe la minore).

Perché esiste questa norma

La norma definisce i limiti, le condizioni e i compensi economici maggiorati per le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale, di notte o nei giorni festivi. L'obiettivo è regolamentare lo sforzo lavorativo aggiuntivo e garantire che sia debitamente autorizzato e retribuito.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori dipendenti (operai) e ai datori di lavoro delle imprese del settore dell'alimentazione dolciaria.

Esempio pratico

Un operaio di un'industria dolciaria lavora due ore in più oltre il suo orario normale diurno dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla Direzione. Per queste due ore riceverà la retribuzione calcolata sulla paga di fatto con una maggiorazione del 25%.

Adempimenti e conseguenze

Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. L'operaio è obbligato a svolgerlo salvo giustificati motivi individuali di impedimento; il datore di lavoro deve corrispondere le relative maggiorazioni calcolate sulla paga di fatto (paga base, eventuali aumenti di merito e contingenza).

Domande frequenti

Un operaio può rifiutarsi di svolgere lavoro straordinario, notturno o festivo?No, nessun operaio può esimersi dall'effettuare tali prestazioni entro i limiti stabiliti, a meno che non sussistano giustificati motivi individuali di impedimento.
Come viene retribuito il lavoro che prosegue oltre le ore 6 dopo un turno notturno?Se l'operaio prosegue la prestazione in orario straordinario oltre le ore 6 antimeridiane, tali ore successive vengono retribuite con la maggiorazione per straordinario notturno pari al 40%.
Le percentuali di maggiorazione per le diverse prestazioni si possono sommare?No, il testo stabilisce espressamente che le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili e la percentuale maggiore assorbe quella minore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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