Art. 12
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-12
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-12
La disposizione stabilisce che il lavoro straordinario è quello che supera l'orario normale, non deve essere abituale e non può di norma superare 2 ore al giorno e 12 a settimana, salvo deroghe per le industrie stagionali nei periodi di intenso lavoro. Il lavoro notturno si colloca tra le 22 e le 6, mentre quello festivo coincide con i giorni di riposo settimanale (esclusa la domenica se è previsto un riposo compensativo). Gli operai sono tenuti a svolgere tali prestazioni se richieste, salvo giustificato motivo personale, previa autorizzazione della Direzione aziendale. Sono inoltre fissate specifiche percentuali di maggiorazione retributiva calcolate sulla paga di fatto, le quali non sono cumulabili tra loro (la percentuale più alta assorbe la minore).
La norma definisce i limiti, le condizioni e i compensi economici maggiorati per le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale, di notte o nei giorni festivi. L'obiettivo è regolamentare lo sforzo lavorativo aggiuntivo e garantire che sia debitamente autorizzato e retribuito.
Si applica ai lavoratori dipendenti (operai) e ai datori di lavoro delle imprese del settore dell'alimentazione dolciaria.
Un operaio di un'industria dolciaria lavora due ore in più oltre il suo orario normale diurno dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla Direzione. Per queste due ore riceverà la retribuzione calcolata sulla paga di fatto con una maggiorazione del 25%.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. L'operaio è obbligato a svolgerlo salvo giustificati motivi individuali di impedimento; il datore di lavoro deve corrispondere le relative maggiorazioni calcolate sulla paga di fatto (paga base, eventuali aumenti di merito e contingenza).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.