CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 7

PRECEDENZE

In vigore dal 25 ott 1960
Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessità familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneità necessari. L'esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
PRECEDENZE (Art. 7 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.) — Testo vigente | Portale Normativo