CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III›Parte TERZA
Art. 18
INDENNITÀ DI BICICLETTA
In vigore dal 25 ott 1960
Il datore di lavoro corrisponde dà all'impiegato che su richiesta dell'azienda usa la propria bicicletta per servizi della azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-18-3