CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IIIParte TERZA

Art. 18

INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 25 ott 1960
Il datore di lavoro corrisponde dà all'impiegato che su richiesta dell'azienda usa la propria bicicletta per servizi della azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-18-3

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