CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III›Parte TERZA
Art. 33
102 / 128INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 25 ott 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente:
30% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo al compimento dei 69 anni di età per gli uomini, e il 55° anno di età per le donne, o per malattia o infortunio ai sensi dell' non che alle impiegate dimissionarie per matrimonio gravidanza o puerperio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-33-2