CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIParte II

Art. 18

RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI

In vigore dal 22 ott 1960
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previste all', per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all' (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore), contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'° comma e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia) centro-meridionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-18-2

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RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI (Art. 18 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo