CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIIParte III

Art. 2

VISITA MEDICA

In vigore dal 22 ott 1960
L'azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia, dell'azienda stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-2-3

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VISITA MEDICA (Art. 2 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo