CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III›Parte III
Art. 2
70 / 139VISITA MEDICA
In vigore dal 22 ott 1960
L'azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia, dell'azienda stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-2-3