Art. 2 · VISITA MEDICA
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIIParte III

Art. 2

70 / 139

VISITA MEDICA

In vigore dal 22 ott 1960
L'azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia, dell'azienda stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-2-3