CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIParte II

Art. 13

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 22 ott 1960
L'azienda corrisponderà una gratifica pari alla retribuzioni mensile (paga mensile e contingenza) percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverrà, normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-13-2

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GRATIFICA NATALIZIA (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese delle budella e della trippa.) — Testo vigente | Portale Normativo