CCNL addetti industrie budella e trippa Parte II›Parte II
Art. 18
68 / 139RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
In vigore dal 22 ott 1960
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all', per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all' (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore), contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'° comma e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia) centro-meridionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-18-2