Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 92

In vigore dal 3 mar 1961
Durante i trenta giorni di riposo e le assenze per malattia entro il limite corrispondente alla durata massima dell'aspettativa consentita per gli impiegati civili dello Stato, i ricevitori e portalettere effettivi ed i reggenti aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso percepiscono, oltre al trattamento economico loro spettante nella misura intera o ridotta come previsto in tali casi per gl'impiegati civili dello Stato, le indennità ed i sussidi contemplati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, con l'obbligo di devolvere le indennità e i sussidi stessi ai sostituto. Alla scadenza del nono mese di malattia in cui cessa la concessione del sussidio da parte dell'istituto postelegrafonici, i ricevitori e portalettere effettivi ed i reggenti aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, nel caso che perduri la loro assenza per infermità, sono tenuti a garantire, in ogni caso, il regolare espletamento del servizio, mediante l'opera del sostituto da essi retribuita. I reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, durante i quattro mesi di assenza per malattia prevista dal citato, , hanno titolo a percepire l'intera retribuzione, con l'obbligo di devolvere al sostituto i sussidi che sono ad essi corrisposti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-92

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