Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656›Sez. VI
Art. 90
In vigore dal 3 mar 1961
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nei soli casi di vacanza previsti dalla lettera a) dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato dall' della legge n. 120 suddetta, ha la preferenza, nella scelta del ricevitore o portalettere reggente, l'avente titolo al conferimento del posto senza concorso.
La reggenza dei posti di nuova istituzione che derivino da trasformazione di servizi di recapito come previsto dalle lettere e), f), g) ed h), dell' del decreto del Presidente dalla Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è affidata agli incaricati che prestavano servizio da almeno un anno nei posti stessi alla data della istituzione del nuovo posto.
La reggenza degli altri posti di nuova istituzione è conferita ai ricevitori e portalettere reggenti ed ai procaccia postali che siano cessati dall'incarico non per loro colpa ed in mancanza ad un sostituto ricevitore o sostituto portalettere con preferenza di quelli in servizio nella sede ove viene istituito il nuovo posto e tra essi del più anziano di nomina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-90