Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656Sez. VI

Art. 93

In vigore dal 3 mar 1961
L'integrazione della prestazione giornaliera dei portalettere con lavori manuali nell'intento degli uffici locali, prevista dal primo comma dell' della legge 27 febbraio 1958, n. 120 può essere concessa dall'Amministrazione, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, quando la necessità del servizio negli uffici medesimi lo richieda, previo accertamento dello mansioni specifiche che potranno essere affidate al portalettere nell'interno dell'ufficio e semprechè la nuova prestazione sia conciliabile con la tempestività del servizio di recapito. I posti dei portalettere al servizio interno, istituiti in applicazione dell' della legge-27 febbraio 1958, n. 120, sono conferiti mediante apposito concorso per titoli bandito ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica, 5 giugno 1952, n. 656, nel testo modificato dall' della predetta legge n. 120. La graduatoria del concorso, unica per tutti i posti che si intendono conferire, sarà deliberata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e pubblicata nel Bollettino ufficiale. Fino a quando il concorso non sarà espletato il direttore provinciale delle poste può avvalersi della facoltà prevista nell'ultimo comma dell' della legge 27 febbraio 1958, n. 120. Per l'esercizio della facoltà prevista nel comma precedente, il direttore provinciale può temporaneamente utilizzare portalettere di uffici diversi, qualora non abbia la possibilità di avvalersi di altri portalettere dello stesso ufficio. Il portalettere adibito al servizio interno può essere trasferito ad altro posto di pari importanza sia interno o di recapito, a sua domanda o d'ufficio, ove lo richieda l'interesse dell'Amministrazione. Contro i provvedimenti adottati di ufficio il portalettere può ricorrere alla Commissione provinciale degli uffici locali ed in appello alla Commissione centrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-19;1816#art-rde-93

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Art. 93 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere. — Testo vigente | Portale Normativo