CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 7

PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 18 ott 1960
L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il salario percepito e quello minimo della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi consecutivi nel disimpegno delle mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, richiamo alle armi ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria. In caso di temporaneo passaggio a mansioni che comportino una, diminuzione di salario, all'operaio verrà, ancora, corrisposto il suo normale salario. Qualora il passaggio alla categoria inferiore si prolunghi oltre il periodo di due settimane, l'operaio avrà diritto di richiedere la risoluzione del rapporto e di percepire una indennità pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento non per motivi disciplinari. Tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno risultare da regolare registrazione sui libretti di lavoro con l'indicazione della decorrenza. Chiarimento a verbale. Ferino restando che le indennità di cui all' competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite, si chiarisce che nei casi in cui esiste la consuetudine di mantenere temporaneamente le indennità in questione quando siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento di maggior favore sarà conservato in conformità a quanto previsto dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-7

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PASSAGGIO DI MANSIONI (Art. 7 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo