CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 11

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 18 ott 1960
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-11

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