CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 15

INTERRUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 18 ott 1960
In caso di interruzioni di breve durata dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata. Il lavoratore che si presenti allo stabilimento e che per cause indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavoro o comunque nel corso della lavorazione dovesse sospenderlo, avrà diritto alla corresponsione della intera retribuzione limitatamente alla prima giornata, ferma restando alla ditta la facoltà di adibirlo ad altri lavori. Per le giornate successive, la ditta corrisponderà in via anticipata le integrazioni salariali previste dalle disposizioni vigenti sulla Cassa di integrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
INTERRUZIONE DI LAVORO (Art. 15 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo