CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 13

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 18 ott 1960
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto. Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale, godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-13

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RIPOSO SETTIMANALE (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo