CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 9

PASSAGGIO DA OPERAIO A INTERMEDIO

In vigore dal 18 ott 1960
Il passaggio dalla categoria operaia a quella speciale o intermedia non costituisce di per sè risoluzione del rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-9

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PASSAGGIO DA OPERAIO A INTERMEDIO (Art. 9 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo