CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 15
15 / 57INTERRUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 18 ott 1960
In caso di interruzioni di breve durata dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.
Il lavoratore che si presenti allo stabilimento e che per cause indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavoro o comunque nel corso della lavorazione dovesse sospenderlo, avrà diritto alla corresponsione della intera retribuzione limitatamente alla prima giornata, ferma restando alla ditta la facoltà di adibirlo ad altri lavori.
Per le giornate successive, la ditta corrisponderà in via anticipata le integrazioni salariali previste dalle disposizioni vigenti sulla Cassa di integrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-15