CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 2

ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E FANCIULLI

In vigore dal 18 ott 1960
Per l'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge. Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 15 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro femminili nei giorni festivi. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-2

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