CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 3

DOCUMENTI

In vigore dal 18 ott 1960
All'atto dell'assunzione, l'operaio deve presentare: 1) la carta d'identità od altri documenti equivalenti; 2) il libretto di lavoro; 3) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie; 4) il libretto dell'assistenza malattia; 5) lo stato di famiglia, per gli operai capi famiglia, agli effetti degli assegni familiari; 6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge. È in facoltà dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio dovrà dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti. Per i documenti per i quali la legge od il contratto prevedano determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, l'azienda provvederà agli adempimenti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-3

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DOCUMENTI (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo