CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 3
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In vigore dal 18 ott 1960
All'atto dell'assunzione, l'operaio deve presentare:
1) la carta d'identità od altri documenti equivalenti;
2) il libretto di lavoro;
3) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie;
4) il libretto dell'assistenza malattia;
5) lo stato di famiglia, per gli operai capi famiglia, agli effetti degli assegni familiari;
6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge.
È in facoltà dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio dovrà dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge od il contratto prevedano determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, l'azienda provvederà agli adempimenti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-3