CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 29

ENTRATA ED USCITA DALLO STABILIMENTO

In vigore dal 18 ott 1960
L'entrata e l'uscita dei lavoratori dallo stabilimento è disciplinata dal regolamento interno. Durante il lavoro, nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento. Salvo speciale, permesso del proprio capo, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro. Salvo casi eccezionali il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al proprio capo nella prima ora di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-29

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