CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 28

TRASFERIMENTI

In vigore dal 18 ott 1960
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa località, e semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sarà corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie. Gli verrà inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per sè e per i familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento, l'indennità giornaliera, di L. 500 nel caso che il viaggio comporti pernottamento e di L. 200 in caso contrario. Oltre a quanto sopra previsto, gli verrà corrisposta, se non capo famiglia, una indennità di trasferimento commisurata a 10 giorni della retribuzione globale giornaliera che andrà a percepire nella nuova residenza. Se capo famiglia, detta indennità sarà commisurata a 30 giorni di retribuzione. Tale indennità di trasferimento sarà ridotta a giorni 5 per gli operai non capi famiglia e a giorni 10 per i capi famiglia, qualora la azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilità dell'alloggio nel luogo di destinazione. L'operaio ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto. L'operaio che non accetti il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alla normale indennità di liquidazione prevista dal presente contratto. Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, accertati motivi di salute che impediscano all'operaio di trasferirsi in detta zona non possono dar luogo a licenziamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
TRASFERIMENTI (Art. 28 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo