CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 24

CONTEGGIO DELLA PAGA

In vigore dal 18 ott 1960
La paga sarà effettuata secondo le consuetudini aziendali settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente, mediante buste od altri stampati individuali, su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono e le eventuali ritenute che la gravano. Nel caso in cui la paga venga effettuata a quattordicina, quindicina o mese, su richiesta dei singoli lavoratori potranno essere corrisposti adeguati acconti. La paga sarà corrisposta, immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. Le aziende esamineranno la possibilità di rendere il sistema di pagamento dei salari il più sollecito possibile. Nel caso in cui la paga si faccia in località diversa dallo stabilimento o cava, ove la direzione non provveda ad effettuare il pagamento dei salari sul luogo di lavoro, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la distribuzione delle paghe, al momento stabilito per la cessazione del lavoro. La paga dovrà essere materialmente liquidata ai singoli operai al più presto e comunque non oltre 9 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui ci riferisce. Tale termine potrà essere portato a 10 giorni nel caso in cui il nono giorno coincida con una festività. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello di paga, affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere immediatamente al regolamento delle eventuali differenze. Trascorso lale periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno regolate con la paga del periodo successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-24

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CONTEGGIO DELLA PAGA (Art. 24 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo