CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 25

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 18 ott 1960
In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta agli operai una gratifica natalizia nella misura prevista dall'accordo interconfederale vigente o da quelli eventualmente da stipularsi tra le Confederazioni. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio saranno concesse tante frazioni di dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, e ciò a termini del citato accordo interconfederale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-25

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GRATIFICA NATALIZIA (Art. 25 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.) — Testo vigente | Portale Normativo