CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso

Art. 31

ASSENZE

In vigore dal 18 ott 1960
Tutte le assenze devono essere giustificate entro le 48 ore successive ai momento dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi d'impedimento. Ogni assenza ingiustificata sarà punita con una multa non superiore al 15% della paga che l'operaio avrebbe percepito lavorando durante l'assenza. In caso di malattia, l'operaio dovrà, entro 48 ore dall'inizio dell'infermità, salvo giustificato motivo di Impedimento, avvertire la ditta la quale ha facoltà di controllo mediante visita da parte di un medico di fiducia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-31

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