CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIParte SECONDA

Art. 11

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 16 ott 1960
Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi dell'; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le quattordici seguenti festività: 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (S. Giuseppe) 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 7) 15 agosto (Assunzione); 8) 1 novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Immacolata Concezione); 10) 25 dicembre (Natale); 11) 26 dicembre (S. Stefano); 12) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; 13) il giorno di Pasqua; 14) il lunedi dopo Pasqua. Qualora taluna delle festività di cui alle lettere b) e c), eccettuata, la Pasqua per la quale si provvede come sotto indicato, cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, è dovuta all'appartenente alla qualifica speciale una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell') in aggiunta alla retribuzione mensile. È data peraltro facoltà all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti. Tale norma si applica anche nel caso che due delle festività di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale o di riposo compensativo. Per quanto concerne la Pasqua, invece, in via eccezionale ed in analogia con quanto fatto per gli operai, in coincidenza con essa viene corrisposto l'importo di una giornata di intera retribuzione. In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con una delle festività di cui alle lettere b) e c), è dovuta all'appartenente alla qualifica speciale una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dello ) in aggiunta alla retribuzione mensile. È data peraltro facoltà all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata, di riposo i una delle due settimane successive salvo diverso accordo tra le parti. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire altre festività oltre le quattordici sopra elencate od in luogo di taluna di esse, l'elenco di cui sopra si intenderà integrato e variato con le nuove festività riconosciute. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito sotto l'osservanza delle norme di cui allo sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque, la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo della presente regolamentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-11-2

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GIORNI FESTIVI (Art. 11 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo