CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I›Parte PRIMA
Art. 12
SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL LAVORO
In vigore dal 16 ott 1960
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nella, giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-12