CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IParte PRIMA

Art. 10

ORARIO NORMALE DI LAVORO

In vigore dal 16 ott 1960
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualità che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 12 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per' le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro è fissato dall'azienda ed esposto in apposita tabella, da affliggersi secondo le norme di legge. Le ore di lavoro saranno contate sugli orologi dello - stabilimento (ove esistano) regolati in base ad unico orario. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza, prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall' per il lavoro straordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-10

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ORARIO NORMALE DI LAVORO (Art. 10 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).) — Testo vigente | Portale Normativo