CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I›Parte PRIMA
Art. 17
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 16 ott 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale ai sensi dell';
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le quattordici seguenti festività:
1) Capo d'Anno;
2) 6 gennaio (Epifania);
3) 19 marzo (S. Giuseppe);
4) Ascensione;
5) Corpus-Domini;
6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
7) 15 agosto (Assunzione);
8) 1 novembre (Ognissanti);
9) 8 dicembre (Immacolata, Concezione);
10) 25 dicembre (Natale);
11) 26 dicembre (S. Stefano);
12) il giorno dei S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
13) il giorno di Pasqua;
14) il lunedi dopo Pasqua.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività, oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intenderà integrato o variato con le nuove festività riconosciute.
Il lavoro nelle festività indicate nella lettera ai è consentito sotto la osservanza delle norme di cui all' sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta necessità;
Comunque la effettuazione del lavoro, è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all' della presente regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-17