Art. 17 · GIORNI FESTIVI
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IParte PRIMA

Art. 17

17 / 152

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 16 ott 1960
Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale ai sensi dell'; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le quattordici seguenti festività: 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (S. Giuseppe); 4) Ascensione; 5) Corpus-Domini; 6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 7) 15 agosto (Assunzione); 8) 1 novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Immacolata, Concezione); 10) 25 dicembre (Natale); 11) 26 dicembre (S. Stefano); 12) il giorno dei S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; 13) il giorno di Pasqua; 14) il lunedi dopo Pasqua. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività, oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intenderà integrato o variato con le nuove festività riconosciute. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera ai è consentito sotto la osservanza delle norme di cui all' sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; Comunque la effettuazione del lavoro, è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all' della presente regolamentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-17